AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

C O M U N E   DI   A L B O N E S E

 PROVINCIA   DI  PAVIA

 

BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO

per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

 

 

 

Art. 1 -  Premessa

 

Il Comune di Albonese   indice gara, a mezzo di pubblico incanto,  per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a un soggetto regolarmente iscritto all’Albo di cui alla legge 28/11/1984 n. 792

Detto servizio sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale d’appalto che si allega al presente “bando” per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Art. 2 – requisiti per l’ammissione alla gara

 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

1)      essere iscritti all’albo dei broker  di cui alla legge 28/11/1984 n. 792; Dlgs 209 del 7/9/2005

2)      non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro stato, e che non è in corso alcuna delle predette procedure;

3)      Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38  del D.Lgs 163/2006;

4)      Essere in possesso di idonea capacità  economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 163/2006  avendo chiuso gli ultimi tre esercizi in attivo e essere in possesso di  capacità tecnica e organizzativa  necessaria per affrontare  la gestione del servizio di cui trattasi

5)      Avere in essere una polizza  assicurativa, con massimale non inferiore a 1,5 milioni di euro, a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico;

6)      non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c., in materia di società controllate e società collegate, con altre imprese che partecipano alla stessa procedura di gara;

7)      essere in regola  rispetto alle norme che disciplinano  il lavoro dei disabili  (L.68/99)

8)      accettazione piena ed incondizionata di tutte le condizioni e prescrizioni previste dal capitolato speciale d’appalto e dal presente bando.

9)       Obbligo ad effettuare  tutte le gare per le polizze in scadenza nel rispetto della normativa vigente per le PA. e obbligo di applicare tutte le normative nazionali e/o comunitarie in materia di gare ad evidenza pubblica previste per gli Enti Locali;

10)   impegno a non subappaltare totalmente né parzialmente il servizio in affidamento

11)   di avere  stipulato nell’ultimo triennio  almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello oggetto del presente bando con enti locali

 

 

Art. 3  - Termine e modalità di  presentazione dell’offerta

 

L’ offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, rischio e spese del concorrente entro le ore 12,00 del giorno 21 dicembre   2009,  all’Ufficio Protocollo del Comune di Albonese .

 Tutta documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e controfirmata dal legale rappresentante.

 

Le offerte devono pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,  riportante all’esterno la ragione sociale della società e la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA – BROKERAGGIO”. Il plico dovrà contenere 3 buste contrassegnate dalle lettere “A” (documentazione), “B” (offerta tecnica) e “C” (offerta economica).

 

Nella BUSTA “A”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e la ragione  sociale della società, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

 

·         domanda di partecipazione in carta legale recante l’esatta denominazione, la sede, la partita IVA e il Codice fiscale del/la broker/società nonché il nome, il cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante che sottoscrive la stessa con l’indicazione del numero di fax al quale dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso di gara, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del proprio apparecchio ricevitore;

·         Dichiarazione resa ai sensi e per  gli effetti degli  artt. 46,47 e 75 del DPR 445/2000 compilando o riproducendo  il modello fac-simile allegato sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata da fotocopia di documento di identità in data utile, attestante quanto previsto al precedente  art. 2 ;

·         Cauzione provvisoria di € 1.500,00 da prestarsi in contanti, in titoli di stato, in assegno circolare o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in caso di fideiussione o polizza, la sua validità deve essere di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune appaltante;

 

Nella BUSTA “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la scritta “OFFERTA TECNICA” dovrà essere contenuto il progetto tecnico, sottoscritto e  costituito da una breve relazione tecnico-organizzativa illustrante le modalità con cui il broker concorrente intende espletare i vari servizi indicati nel Capitolato speciale d’appalto e contenente quanto previsto dalle lettere a) b) c) d) e) dell’art. 4 – CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE- del presente bando

 

Nella BUSTA “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta l’indicazione della percentuale sul premio da porre a carico delle Compagnie assicuratrici, in cifre come in lettere, che s’intende richiedere per il servizio lett. f) dell’art. 4 – CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE- del presente bando

 

La gara si terrà il giorno 23 dicembre  2009 alle ore 9,00  presso il Comune di Al.bonese Via Negrone Manara 21

 

La Commissione in seduta di gara, potrà fissare eventuali sub-criteri di cui darà pubblica informazione.

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla apertura delle buste pervenute nei termini indicati, valutando in prima istanza:

l’integrità dei plichi;

la presenza nel plico delle buste A, B e C che a loro volta dovranno risultare integre e rispondenti a quanto richiesto nel presente bando;

la produzione nella busta A di tutta la documentazione richiesta e la rispondenza del contenuto a quanto prescritto nel presente bando.

Dopo aver verbalizzato gli eventuali reclami o le osservazioni dei presenti, si procederà in seduta segreta all’apertura della busta B (offerta tecnica) di ogni ditta ammessa alla gara per esaminare la documentazione ivi inserita e per attribuire i punteggi secondo i criteri di aggiudicazione del presente bando.

Da ultimo, procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alla successiva apertura della busta C (offerta economica), attribuendo il relativo punteggio. 

La proposta di assegnazione provvisoria del servizio verrà pronunciata a favore del partecipante  che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

 

 

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

 

La gara espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.. La valutazione del Progetto di gestione verrà effettuata da una apposita Commissione di gara, che disporrà di 100 punti.

a)         Progetto di servizio: metodologia e modalità operative, soluzioni proposte, obiettivi: MAX 30 punti;

costituirà fattore premiante il grado di personalizzazione del progetto, che dovrà essere redatto tenendo conto della specifica ed effettiva realtà organizzativa e di servizio di un Ente simile a quello appaltante; si terrà conto, inoltre, della trasparenza e della chiarezza (in termini di impegni contrattuali assunti) della proposta di servizio formulata dal Broker.

b) supporto all’ente nello svolgimento delle gare per l’affidamento di contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria: MAX   PUNTI 30

si terrà conto di eventuale documentazione allegata frutto dell’attività di supporto ad enti locali nello svolgimento della gare e la disponibilità alla realizzazione in tempi brevi della procedura di gara  ;

 c) Modalità di raccordo con l’Ente: struttura dedicata e personale preposto, quantità e qualità di accessi presso la sede dell’Ente, contatti forniti, tempi di intervento: MAX 10 punti;

costituirà fattore premiante una formulazione articolata, efficace e realistica della risposta che l’impresa è in grado di offrire alla domanda di servizio dell’Ente.

d) Modalità di trasferimento dei fondamentali di conoscenza sulla materia assicurativa a favore dell’Ente: MAX 5 punti;

e) Servizi aggiuntivi MAX 10 punti;

il punteggio sarà assegnato in base ad eventuali proposte formulate per l’attivazione di servizi non contemplati nel capitolato speciale, offerti a titolo gratuito, ma che possono dimostrarsi utili e/o vantaggiosi per l’Ente.

f)         Commissioni poste a carico delle compagnie assicuratrici in percentuale sui premi assicurativi imponibili MAX 15 punti;

RCA (MASSIMO PUNTI 5)

Fino ad un massimo del 6%       PUNTI 5

Oltre il 6% e sino al 7%                        PUNTI 3

Oltre il 7% e sino al 8%                        PUNTI 1

Oltre l’8%                    PUNTI 0

ASSICURAZIONI DIVERSE DA RCA (MASSIMO PUNTI 10)

Sino al 10%                              PUNTI 10

oltre il 10% e sino al 11 %         PUNTI 8

oltre il 11 % e sino al 12%         PUNTI 6

oltre il 12% e sino al 13%          PUNTI 4

oltre il 13% e sino al 14%          PUNTI 2

oltre il 14%       PUNTI 0

Al riguardo si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa non potrà chiedere alle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stata prevista l’attribuzione del punteggio. Nel contesto documentale di ciascuna polizza, nella c.d. clausola broker, verrà riportata la suddetta percentuale

 

 ART 5. - CRITERI GENERALI DI DISCIPLINA DELLA GARA.

L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. Il Comune si riserva, di non procedere all’aggiudicazione definitiva  della gara.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine prescritto nel presente bando.

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non è consentito partecipare alla gara in associazione temporanea di impresa ex art. 2602 c.c.

Non sono ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate o difformi rispetto a quanto indicato nel presente bando.

In caso di conseguimento di  uguale punteggio troverà applicazione il sorteggio.

La mancanza o la irregolarità o la incompletezza della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla gara.

 

E’ vietato subappaltare o cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio.

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida purchè ritenuta conveniente

 

Potranno presenziare alle sedute di gara che si svolgeranno in forma pubblica, i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti  o  loro delegati  e chiunque vi abbia interesse.

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente appaltante non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando gli atti inerenti alla gara saranno stato approvati da parte degli organi competenti.

L’offerta formulata in sede di gara è vincolante per l’aggiudicatario per tutta la durata contrattuale.

L’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara.

A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte del Comune.

 

 ALTRE INFORMAZIONI

- Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di  aggiudicazione;

-  l’Ente si riserva la facoltà di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti  diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi;

nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica (gg. 180).

 

Art. 6 – Cause di esclusione dalla gara

 

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:

la mancata, irregolare o incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando;

l’irregolare modalità o ritardo nella presentazione dell’offerta;

Il mancato rispetto, anche di uno solo dei termini, delle condizioni e/o delle modalità stabiliti nel bando.

 

 

Art. 7 – Durata del contratto    

 

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) a partire dal giorno della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente bando.

Viene fatta salva l’eventualità per cui, alla scadenza del contratto, l’amministrazione comunale non abbia ancora provveduto all’individuazione del nuovo broker; nel qual caso l’incarico si intenderà prorogato per non oltre 90 giorni al fine di consentire all’amministrazione stessa di condurre le necessarie fasi della nuova procedura di gara.

 

Art. 8 – Compensi del Broker

 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l’Amministrazione, in quanto l’attività del broker sarà remunerata, come da prassi consolidata di mercato, dalle compagnie assicuratrici con le quali, a seguito di gara, verranno stipulate le coperture assicurative del Comune di Albonese, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al lordo delle imposte versate dall’Ente. Il Broker avrà diritto al compenso solo per i contratti di assicurazione effettivamente stipulati con la sua assistenza. Nulla sarà dovuto dal Comune al Broker per le attività svolte nell’ambito dello svolgimento dell’incarico affidatogli.

 

Art 9 – Obblighi dell’aggiudicatario

 

L’aggiudicatario dovrà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di assegnazione del servizio:

produrre :certificato rilasciato dall’ISVAP  attestante l’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28/11/1984 n. 792 in originale o copia conforme autenticata e produrre DURC (documento unico di regolarità contributiva ) a pena di revoca dell’affidamento

presentarsi nel termine che sarà indicato per la sottoscrizione del contratto;

sostenere le spese di stipula e registrazione del contratto.

 

L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva pari a € 2.500,00, a  garanzia della esatta osservanza delle clausole contrattuali. La cauzione sarà prestata in contanti, in titoli di stato, in assegno circolare o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in caso di fideiussione o polizza, la sua validità deve essere di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini suddetti determina la revoca dell’aggiudicazione.

DURC (documento unico di regolarità contributiva ) a pena di revoca dell’affidamento

 

Art. 10 – Decadenza

 

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati comporta la decadenza dall’aggiudicazione,

Inoltre, in caso di inadempienza ai suoi obblighi, l’aggiudicatario incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto e l’aggiudicazione sarà risolta con la conseguenza che il Comune di Albonese sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l’amministrazione comunale, ogni azione di risarcimento danni.

 

Art. 11– Tutela della privacy

 

Con riferimento al  D.Lgs. n. 196 del 30/6/03  si precisa quanto segue:

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente “Bando” è il Comune di Albonese;

le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento riguardano esclusivamente il procedimento instaurato con il presente “bando”;

il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi richiesti dal presente “bando”;

il mancato conferimento dei dati, nei termini e modi richiesti,  comporta l’esclusione dalla gara, o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;

 

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Antonia Schiapacassa

 

Albonese, 30/11/2009                                       Il responsabile del procedimento

                                                                                 f.to Antonia Schiapacassa

CAPITOLATO SPECIALE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA D ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)

 

Articolo 1

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO

 

Il Broker s’impegna a fornire al Comune di Albonese , successivamente denominato Ente,  un supporto completo in materia assicurativa che comporta lo svolgimento dei seguenti servizi:

 

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi finalizzato alla  razionalizzazione  della copertura assicurativa dell’ente;

2. supporto all’ente nello svolgimento delle gare per l’affidamento di contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara, lettere-invito, etc.), controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto in sede di gara, eventuale relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate e l’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

3.servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune , individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze del Comune,analisi approfondita  delle polizze assicurative esistenti e l’individuazione delle coperture occorrenti;

4.gestione e analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti, con presentazione di una proposta di programma assicurativo, anche sulla base dei dati ricavabili dai precedenti eventi dannosi, che consenta un’ottimizzazione delle coperture assicurative con limitazione dei costi a carico dell’Ente;

5. gestione nella scelta delle coperture assicurative di cui l’Ente vorrà dotarsi;

6. gestione successiva all’affidamento dei servizi assicurativi e, in particolare:

            collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione, sia per i contratti stipulati con la collaborazione del broker, sia per quelli già in corso alla data dell’affidamento dell’incarico (aggiornamento dei valori assicurativi, rapporti con le compagnie di assicurazione ecc.)

7. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali: aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc.;

8. elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite per il futuro;

9. eventuale resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa in seguito a richiesta dell’ente.

10. assistenza nella gestione dei singoli sinistri.

 

 

 

 

 

Articolo 2

DURATA DELL’INCARICO

 

L’incarico ha durata triennale, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune di Albonese.

Il broker si impegna , sui richiesta dell’ente, ad assicurare  la prosecuzione delle attività  per non otre 90 giorni  al fine di consentire il graduale  passaggio delle competenze al nuovo broker o all’ente

 

Articolo 3

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

 

La gara verrà aggiudicata con procedura ad asta pubblica,  mediante il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, tenuto conto della qualità del servizio offerto in base a quanto richiesto nel presente  capitolato

La Commissione di gara attribuirà il relativo punteggio sulla base di valutazioni espresse con riferimento all’adeguatezza delle proposte fatte rispetto alle singole prestazioni

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta valida.

L’aggiudicazione, mentre obbligherà subito la ditta aggiudicataria, non obbligherà il Comune di Albonese fino al momento della stipula del  contratto in forma pubblica, riservandosi, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo, né rimborso spese sarà dovuto al concorrente.

Il Comune di Albonese , quando le esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l’offerta immediatamente impegnativa per l’assuntore non appena effettuata l’aggiudicazione ed anche prima della stipulazione del contratto.

In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato a dare, non appena richiesto, esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente Capitolato speciale, dalla offerta e dall’atto di aggiudicazione.

 

Articolo 4

OBBLIGHI DEL BROKER

 

Il broker è responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio assicurativo ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. L’Ente rimane in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte, ovvero di non accettare le proposte avanzate.

In particolare, il broker aggiudicatario si impegna ad effettuare quanto segue:

espletare l’incarico nell’interesse dell’Ente, osservando tutte le indicazioni e le richieste in relazione alle tipologie di compiti e servizi allo stesso affidati;

osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi;

garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l’ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

garantire, se ritenuto necessario dal Responsabile competente del comune e previa richiesta dello stesso, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune di Albonese ;

non impegnare  l’amministrazione comunale  se non preventivamente autorizzato dalla medesima

(  i contratti assicurativi saranno sottoscritti  esclusivamente dai responsabili dell’amministrazione all’uopo autorizzati).

Sono a carico del broker:

Tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento dell’incarico;

I rischi connessi all’esecuzione dello stesso.

 

Articolo 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

 

E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione  a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Ente.

In particolare, il broker deve:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.

Il Comune di Albonese  autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 30/6/2003 n. 196.

 

Articolo 6

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

 

Il Comune di Albonese  si impegna ed obbliga a:

non stipulare  o variare alcuna polizza senza la consulenza  o l’intermediazione del broker ;

citare in tutti gli atti afferenti i servizi assicurativi  che si avvale della consulenza e assistenza del broker;

far pervenire al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione;

fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato

 

Articolo 7

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

 

Restano in ogni caso di esclusiva competenza del Comune:

 

 

 

la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;

la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

l’adozione degli atti amministrativi  idonei per garantire le coperture assicurative dell’Ente;

 

Articolo 8

VERIFICHE E CONTROLLI

 

L’Amministrazione comunale , si riserva la facoltà, senza che al riguardo l’ aggiudicatario possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà opportuni.

I controlli e le verifiche non liberano la società dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

 

Articolo 9

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

 

L’incarico di cui al presente Capitolato speciale non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per il Comune di Albonese, poiché l’attività diretta del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker per le attività di brokeraggio svolte, nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti.

 

Articolo 10

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

 

L’Amministrazione comunale ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico – nei termini previsti dalla legge 792/84 – ed imputabili a negligenze, errori o omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l’Amministrazione comunale, che fin d’ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Il broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, per un massimale non inferiore a €  1.500.000,00 ed è obbligato a mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutto il periodo di durata dell’incarico.

 

Articolo 11

SUBAPPALTO

E’ vietata ogni forma di subappalto. La violazione dell’obbligo comporta l’immediata risoluzione del contratto .

 

 

 

Articolo 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

 

In caso di inadempienza agli obblighi prescritti dal presente capitolato, l’Amministrazione  comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando salva ogni azione di risarcimento danni.

L’Ente si riserva  inoltre di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il  broker, con diffida ad adempiere, all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di ottenere il risarcimento di tutti i danni inerenti e conseguenti all’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal broker.

Il contratto si intende risolto ipso iure, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione all’Albo di cui alla Legge 792/84.

 

 

Articolo 13

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

 

In caso di scioglimento o liquidazione della società di  brokeraggio, o suo fallimento, o ammissione della società a procedure concorsuali, il contratto si riterrà risolto ipso iure a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto in ogni caso salvo il diritto del Comune di Albonese  al risarcimento dei danni.

 

 

Articolo 14

SPESE CONTRATTUALI

 

E’ esclusivamente a carico del broker ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto.

 

Articolo 15

FORO COMPETENTE

 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del servizio, è competente esclusivamente il Foro di Pavia . E’ escluso il giudizio arbitrale.

 

 

Articolo 16

RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato  e non in contrasto con esso dovrà farsi  riferimento alla normativa vigente in materia

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà